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Il diritto all’ambiente per la Corte Interamericana dei diritti dell’uomo

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mani con pianta, diritto all'ambiente

La Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo, nel parere consultivo pubblicato il 7 febbraio scorso, ha per la prima volta riconosciuto il diritto all’ambiente salubre quale “diritto fondamentale dell’umanità” con una connotazione sia individuale che collettiva.

Il diritto all’ambiente salubre è un diritto autonomo

Dopo aver ribadito l’innegabile interdipendenza tra protezione dell’ambiente ed effettivo godimento dei diritti umani, la Corte si è spinta ad affermare che il diritto all’ambiente è un diritto autonomo.

In altre parole, il diritto all’ambiente salubre – inteso come diritto volto a garantire la protezione delle risorse naturali in quanti tali – non si configurerebbe più come mera proiezione di altri diritti essenziali della persona quali la vita, la salute o l’integrità personale, ma acquisirebbe una propria rilevanza giuridica risultando perciò meritevole di tutela di per sé e a prescindere dell’indubbia utilità che riveste per l’essere umano.

Responsabilità degli Stati e diritto all’ambiente

Va ricordato che il parere origina da una istanza presentata dalla Colombia nel 2016, con la quale veniva chiesto alla Corte di pronunciarsi in via consultiva sull’applicabilità extraterritoriale della Convenzione americana in relazione agli obblighi di tutela ambientale e con particolare riguardo ai possibili danni derivanti dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali.

Il Governo di Bogotá, sebbene non ne facesse espressa menzione nella richiesta di parere, era fortemente preoccupato per i possibili danni che la costruzione del Canale Transoceanico del Nicaragua avrebbe potuto determinare all’ecosistema marino della Regione Caraibica.

Sul punto, la Corte ha chiarito che gli Stati membri della Convenzione americana sono tenuti a rispettare gli obblighi di prevenzione, cooperazione e informazione ambientale tanto nell’ambito del proprio spazio territoriale che al di fuori di esso. Ciò significa che nel caso di un danno ambientale transfrontaliero la vittima potrebbe invocare la responsabilità dello Stato da cui origina il danno stesso, in quanto la nozione di “giurisdizione” statale, ai fini dell’applicazione della suddetta Convenzione, non si configura con carattere esclusivamente territoriale ma è abbastanza ampia da includere anche le attività su cui lo Stato esercita un controllo effettivo. Il punto chiave, ai fini della responsabilità extraterritoriale di uno Stato, diventa quindi il controllo effettivo da questo esercitato su tutte quelle attività suscettibili di generare la distruzione di fragili ecosistemi dentro e fuori il proprio territorio. Uno Stato che, per esempio, decide di dar vita a un canale artificiale transoceanico che permetterà il transito delle più grandi navi da carico del mondo comprese quelle il cui passaggio è vietato a Panama, difficilmente potrà sostenere che si tratta di attività al di fuori del suo controllo effettivo.

Plauso delle organizzazioni ambientaliste per il parere della Corte Interamericana

Le associazioni e le ONG ambientaliste hanno accolto con soddisfazione e plauso il parere della Corte.

Questo precedente storico servirà da sostegno alle comunità che cercano giustizia non solo in America Latina ma in tutto il mondo: dalle vittime delle miniere in Colombia ai difensori della giustizia climatica nelle Filippine. (Avv. Carla García Zendejas, Center for International Environmental Law)

Sulla stessa scia, Astrid Puentes Riaño, co-direttore esecutivo di AIDA (Interamerican Association for Environmental Defense), ha definito il parere “un esempio globale nonché uno strumento giuridico fondamentale per tutti coloro che lavorano per la giustizia ambientale e climatica”, aggiungendo che esso “servirà anche come stimolo per gli Stati della regione a proteggere ecosistemi chiave, quali la zona acquifera Guaranì, le Ande, l’Amazzonia, il Pacifico e i Caraibi”.

Un parere che rappresenta un decisivo passo avanti

Il parere rappresenta un significativo passo in avanti, dopo quelli già compiuti da altri sistemi regionali preposti alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo quali la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Commissione Africana, nel lungo e complesso cammino verso il riconoscimento, sul piano internazionale, di un diritto all’ambiente quale diritto umano fondamentale.Non bisogna dimenticare, infatti, che al momento tale diritto né è espressamente previsto dai trattati internazionali in materia di diritti umani, né è contemplato da una norma generale di diritto internazionale.

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