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Gettare rifiuti dall’auto è reato

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Finalmente anche in Italia arrivano le leggi contro gli atti di inciviltà e, dopo il divieto di abbandonare nell’ambiente i mozziconi di sigarette (in vigore dal 2 febbraio 2016), è stata approvata la nuova norma contro chi getta rifiuti dal finestrino dell’auto.

Gettare rifiuti dal finestrino dell’auto, multe fino 400 euro

Mantenere l’ambiente pulito è ormai una priorità nell’interesse di tutti, eppure in Italia la prima regola del vivere civile viene troppo spesso dimenticata. I dati parlano chiaro e sono davvero preoccupanti: si stima che almeno un italiano su tre abbandoni, senza pensarci due volte, i rifiuti dove capita.

In estate è ancor più evidente e succede spesso di poter essere testimoni di comportamenti incivili da parte degli automobilisti: l’italiano, si sa, quando si mette al volante è generalmente scorretto ed aggressivo, ma ancor più maleducato quando si deve disfare dei propri rifiuti.

Il Centro Studi e Documentazione Direct Line, la più grande compagnia di assicurazione auto on line  ha effettuato un sondaggio proprio su questo tema ed ha raccolto dati davvero preoccupanti:

  • Il 14% degli italiani che ammettono di gettare rifiuti dall’auto si divide tra coloro che dichiarano di farlo spesso (22%) e coloro che lo fanno a volte (78%).
  • Solo il 16% invece, dichiara di non farlo “quasi” mai.

Dall’indagine risulta che il 56% dichiara di non farlo mai, mentre il 13% sostiene di aver smesso dopo aver preso coscienza del problema o dopo aver smesso di fumare. Al primo posto della classifica sui rifiuti gettati dalle auto in corsa infatti, troviamo proprio le cicche di sigarette, seguite nell’ordine da fazzoletti di carta, cartacce e avanzi di cibo.

A cercare di mettere un freno a questa situazione degradante, arriva finalmente la nuova norma inserita nell’art. 15 del Codice della Strada, specifico contro il lancio di rifiuti dall’abitacolo delle vetture, pena un’ammenda che può raggiungere i 400 Euro:

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 422. (3)

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La valenza del nuovo ordinamento è stato aggravato dall’entrata in vigore della legge n. 221/2015 “collegato ambientale”.

L’Italia si adegua quindi alle nuove regole del vivere civile, presenti ormai in quasi tutti gli stati del mondo. In particolare segnaliamo la norma Inglese, riportata su telegraph.co.uk

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