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Le norme che regolano le ferie nel rapporto di lavoro

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ferie da lavoro

Si avvicina l’estate ed è naturale parlare di ferie, non solo perchè tradizionalmente è il periodo più utilizzato dai lavoratori per sfruttare il loro diritto al riposo continuativo, ma anche perché legislativamente entro il 30 giugno è obbligatorio, per i datori di lavoro, concedere i periodi di ferie non goduti relativi all’anno precedente.

Il diritto alle ferie

Il diritto alle ferie nasce con il preciso obiettivo di garantire ai lavoratori subordinati un periodo di completo riposo nel corso dell’anno permettendogli così di reintegrare pienamente le proprie energie psico-fisiche, coltivando le proprie passioni, trascorrendo del tempo in famiglia o comunque un momento per allontanarsi dallo stress lavorativo.

Scegliere di entrare a riposo spesso si scontra le esigenze di aziende che devono comunque riuscire a gestire appalti e commesse oltre che portare avanti l’organizzazione aziendale in generale. Accade così che gli attriti tra le parti diventino spesso una consuetudine tra chi necessita di andare in ferie in determinati giorni e l’azienda che invece pretende le prestazioni lavorative. In questo nuovo e complesso mercato globale sono sempre meno le aziende che decidono di chiudere completamente i propri uffici o cancelli nel mese di agosto (a cavallo in genere di ferragosto) mandando in  ferie collettive  tutti. Crescono invece le aziende nelle quali si predispone un apposito piano ferie che consente una rotazione del personale e la non chiusura dell’azienda con specifici accordi legati ai settori e alle tempistiche, oppure, soprattutto per le aziende piccole, le parti concordano insieme il periodo feriale tenendo conto maggiormente delle esigenze individuali. In tutti i casi è comunque bene ricordare che le ferie devono essere fissate in anticipo e con estrema chiarezza: deve essere noto a tutti il periodo di inizio e rientro a lavoro.

Come già anticipato, si tratta di un diritto irrinunciabile esplicitamente riconosciuto al lavoratore dall’art.36 della Costituzione; viene fatto cioè divieto al lavoratore di disporre di questo suo diritto obbligandolo al rispetto, in ragione soprattutto del più ampio diritto alla salute  di cui all’art.32 della carta costituzionale. Irrinunciabilità  vuol dire fra l’altro divieto di monettizarle se non in casi estremi e tassativamente previsti, come ad esempio in caso di  chiusura del rapporto o per  le giornate di ferie superiori a quelle minime fissate dalla legge. È compito ed obbligo del datore di lavoro, dunque, organizzare ed inviare i propri lavoratori in ferie rispettando i tempi e i modi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva tenendo certamente in debito conto le proprie esigenze aziendali legate alla produzione ma non sottovalutando quelle del lavoratore, salvaguardando così il suo diritto al riposo. Le giornate di ferie non incidono minimamente sulla retribuzione nè tantomeno sulle carriere e/o su eventuali aspetti premianti.

Ferie: un diritto a cui non è possibile dire di no!

La Costituzione ha deciso che il ripristino delle condizioni psico-fisiche del lavoratore sia un compito cui non ci si può sottrarre. Le ferie rientrano infatti nel più ampio concetto del rispetto e del diritto alla salute come indicato esplicitamente nell’art.32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

Nella realtà e soprattutto in periodi difficili per l’economia e per le attività imprenditoriali, capita che questa disposizione  purtroppo non solo venga disattesa ma spesso ignorata. Spesso fra datori e lavoratori vengono a crearsi taciti  accordi  per rinunciare  alle ferie in cambio di somme in denaro o promesse o beni in natura. Sarà pur triste ma bisogna dire che esistono datori di lavoro che spesso commettono soprusi e abusi nei confronti dei lavoratori soprattutto quando si tratta di piccole aziende o quando purtroppo si tratta di lavoratori stranieri ancora poco avvezzi ed informati sulle tutele dei propri inalienabili diritti sul lavoro.

Qualche ulteriore chiarimento

  • A chi spettano le ferie?

Le disposizioni dell‘art.2109 del c.c. e del Dlgs.66/2003 non indicano espressamente alcuna esclusione al diritto, pertanto le ferie spettano a tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti e i lavoratori domestici, così come i lavoratori in apprendistato. Il periodo feriale prolunga l’eventuale periodo di prova stabilita fra le parti e non è più necessario aver maturato un anno di anzianità per usufruire del periodo di ferie (disposizione ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 66/1963).

  • Durata 

La legge fissa un minimo di tempo  uguale per tutti i lavoratori non inferiore a  quattro settimane (ventisei giorni) retribuite, lasciando chiaramente agli accordi collettivi di definire anche periodi maggiori. L’art.10 del Dlgs 66/2003 inoltre dispone che le ferie devono essere continuative e per almeno due settimane scelte dal lavoratore, sempre però nel rispetto principale delle dinamiche organizzative aziendali. Nel conteggio delle ferie non rientrano le domeniche e le festività cadenti nel periodo feriale. Le ferie pertanto, a prescindere dell’orario settimanale aziendale, sono da considerarsi pari a sei giorni (dal lunedi al sabato) ancorchè si lavori fino al venerdì.

  • Maturazione 

Rientrano nel periodo di servizio utile ai fini della maturazione delle ferie, oltre chiaramente ai periodi di effettivo lavoro:

  1. l’assenza obbligatoria per maternità
  2. l’assenza per malattia
  3. l’assenza per adempimento funzioni presso i seggi elettorali

Non sono invece computabili nel periodo di servizio utile alla maturazione delle ferie:

  1. i periodi di congedo parentale
  2. le assenze per malattia del bambino
  3. i periodi di aspettativa non retribuita o per funzioni pubbliche elettive

Il diritto al riposo matura in relazione al periodo di servizio prestato dal lavoratore e pertanto le quattro settimane saranno maturate dopo un anno intero di lavoro con una maturazione mensile in giorni pari a 2,16 (26 giorni/12 mesi).  Bisogna tener presente che questo non vieta in assoluto al lavoratore di usufruire del periodo feriale anche senza averle maturate, come ad esempio nel caso di assenso da parte del datore o nel caso di chiusura della stessa azienda. In caso di ferie usufruite senza averne maturato a pieno il diritto, sul cedolino paga si avrà un “negativo di ferie”.

  • La malattia durante le ferie

L’insorgenza della malattia durante le ferie interrompe il conteggio e il loro godimento. Le ferie, non dimentichiamolo, traggono la loro ratio dalla necessità di far riposare il lavoratore dal punto di vista psico-fisico, pertanto l’insorgenza di una malattia non consentirebbe il ripristino delle condizioni ottimali per il lavoratore cui le ferie sono destinate. Chiaramente è obbligo del lavoratore indicare, in caso di malattia insorta durante le vacanze,  il momentaneo indirizzo (villaggio, albergo ecc.) per consentire al datore e all’Inps la possibilità di effettuare la relativa visita di controllo. Può succedere altresì che al termine del periodo feriale sopraggiunga una malattia, chiaramente questa non incide sul periodo feriale ormai trascorso ma si aggancia ad esso quale assenza. Il mancato rientro dalla ferie o il ritardo nel rientro in azienda se non espressamente motivato (malattia o altre cause) potrà essere sanzionato disciplinarmente dal datore arrivando anche al licenziamento. Negli ultimi anni con la presenza di cittadini stranieri sono aumentati i casi di mancato rientro dovuto sia a difficoltà di voli e ritardi degli stessi, sia a difficoltà di comprensione della data di rientro al lavoro.

  • Richiesta 

Normalmente il periodo di riposo richiesto dal lavoratore deve essere approvato dal datore e sicuramente, qualora non sia stato predisposto un apposito piano ferie aziendale, essere presentato con un congruo anticipo. La  richiesta non deve rispettare particolari forme (potrebbe bastare anche una email) ma necessita di essere dimostrata. Lo stesso vale per l’accettazione da parte del datore che potrà anche richiedere periodi diversi motivando le esigenze aziendali che lo portano alla richiesta. Molte aziende, per prassi, nel periodo estivo o nel periodo di fermo lavorativo stagionale, chiudono e mandano pertanto a riposo obbligato tutti i lavoratori.

  • Mancato godimento 

Non mandare in ferie i propri lavoratori è severamente punito dalla Legge con una sanzione da cento a seicento euro. Se il fatto riguarda più di cinque lavoratori o se viene ripetuto negli ultimi due anni, la sanzione sale fino ai millecinquecento euro. La legge impone inoltre che qualora restino ferie non godute, le stesse devono essere smaltite entro diciotto mesi al termine dell’anno di maturazione (es. le ferie del 2016 devono essere chiuse entro il la fine del mese di giugno del 2018). Non sono ammessi accordi di alcun genere fra le parti per la rinuncia al riposo o  sostituzione attraverso pagamento di una relativa indennità, le ferie non possono essere in alcun modo monetizzate se non quelle rimanenti alla fine del rapporto di lavoro o quelle superiori ai minimi di legge. Inoltre le disposizioni dell’Inps prevedono che qualora non si rispettino i termini dei diciotto mesi successivi a tale data comunque sono dovuti i contributi previdenziali ancorchè le ferie non siano state godute.

  • Cosa succede il 30 Giugno 2017?

Applicando quanto sopra elencato, entro il 30 giugno del 2017 dunque il datore deve verificare lo stato delle ferie maturate nel 2015 dal proprio lavoratore e in caso di periodi di riposo non ancora sfruttati sarà tenuto a fargliele godere immediatamente (le cosiddette “ferie forzate”)  oppure sarà costretto non solo ad adempire l’obbligo del pagamento dei contributi su dette somme ma sarà soggetto anche a possibili sanzioni. Pertanto è importantissimo avere sempre chiara la situazione del periodo di riposo maturato durante l’anno, ricordandosi che  queste necessitano di essere smaltite per almeno due settimane nello stesso anno e le altre due entro i diciotto mesi successivi.

  • Ferie e altre implicazioni

Le ferie hanno implicazioni anche su altre norme ed istituti contrattuali come ad esempio nel caso dei  permessi   relativi alla  Legge 104/1992, in tal caso  le ferie non riducono affatto il diritto dei permessi mensili fissati nei limiti dei tre giorni che spettano  al lavoratore dipendente che presta assistenza a familiari disabili.  Ricordiamo che analoga situazione  si avrà  anche nei casi di maternità e permessi sindacali oltre alla malattia. Anche in questi casi, infatti, le ferie non riducono quanto previsto in merito a permessi o assenze dalle norme  per tali eventi e situazioni.

È indispensabile inoltre rammentare che il  periodo feriale interrompe i  termini di preavviso  per il licenziamento  di cui all’art.2119 c.c, pertanto qualora un lavoratore venga licenziato ad esempio con un preavviso di due mesi e in tale periodo siano state programmate le ferie, le stesse  interrompono  il decorso del preavviso, sospendendolo di fatto, riprendendo il conteggio alla fine delle ferie. Ciò comporta chiaramente un allungamento della chiusura del rapporto di lavoro precedentemente individuato.

  • Annullamento e richiamo in servizio

La contrattazione collettiva prevede sovente la possibilità per il datore di annullare delle ferie già fissate o addirittura, dinanzi a situazioni di estrema urgenza ed emergenza, di richiamare il lavoratore già in ferie: il lavoratore in questi casi è tenuto al rispetto delle disposizioni aziendali e quindi a riprendere il servizio.In questo caso il datore dovrà rimborsare le spese sostenute dal lavoratore per il rientro anticipato. Resta il diritto del lavoratore a completare quanto sospeso in un periodo successivo.

  • Cessione ad un collega

Con il Jobs Act è stata prevista la possibilità per un lavoratore di cedere una parte delle propriegiornate di riposo maturate ad un collega dipendente dello stesso datore in modo di consentirgli di assistere figli minori che per particolari e gravi condizioni di salute necessitino di cure costanti. La Legge non fissa limiti minimi o massimi lasciando alla contrattazione collettiva tale compito.

 

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